Whistleblowing

Whistleblowing – Informativa istituzionale
L’istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell’ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001, l’art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – Whistleblower – che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
La normativa è stata modificata prima dal decreto-legge n. 90/2014 e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, sulla valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni.
Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei Whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il Whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico ampliandolo al settore privato.
1. L’oggetto della segnalazione (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
Il Whistleblower può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
• violazioni già commesse;
• violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
• fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
• condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.
Il canale di segnalazione Whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altri enti.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica proposta.
Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati.

2. I soggetti che possono segnalare (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
Possono segnalare tramite il canale Whistleblowing i dipendenti dell’Ordine, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Ordine.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
La segnalazione può essere effettuata:
• in pendenza del rapporto giuridico con l’Ordine;
• prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
• durante il periodo di prova;
• successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
3. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE
3.a SEGNALAZIONI INTERNE (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
Per inviare la segnalazione RPCT dell’Ordine è possibile utilizzare le seguenti modalità:
• Utilizzo della piattaforma informatica (in corso di implementazione) disponibile sul sito istituzionale
• Trasmissione a mano o tramite servizio postale
• Segnalazione verbale al RPCT
3.a.1 Utilizzo della piattaforma informatica
In corso di implementazione. Nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica è possibile inviare le segnalazioni ad un’apposita casella e-mail. L’RPCT garantisce la massima riservatezza nei processi di ricezione e gestione delle segnalazioni assicurando la massima discrezione nel trattamento delle informazioni al fine di tutelare pienamente ed incondizionatamente eventuali segnalatori.
Si comunica che l’apposita e-mail nella quale è possibile inviare segnalazioni, anonime oppure utilizzando il modulo in calce, è la seguente:
eugenio.manfredi@studioeugeniomanfredi.it
accessibile unicamente al Responsabile per la prevenzione e corruzione.

3.a.2 Trasmissione a mano o tramite servizio postale
Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, piazzale Europa n. 2/C, 42124 Reggio Emilia, specificando sulla busta la dicitura “RISERVATA PERSONALE ALL’ATTENZIONE DEL RPCT” e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno e possibilmente utilizzando il seguente modulo.
3.a.3 Segnalazione verbale al RPCT
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.
3.b LE SEGNALAZIONI ESTERNE
3.b.1 segnalazione all’ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’ANAC. Le segnalazioni esterne sono rivolte all’ANAC e sono effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica appositamente attivata dall’Autorità, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro con i soggetti a ciò preposti fissato in un tempo ragionevole.
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. 24/2023;
b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3.b.2 Divulgazione pubblica
Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:
– il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
– il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
– il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3.b.3Denuncia alla Autorità giudiziaria o contabile
I soggetti tutelati possono altresì valutare di rivolgersi alle Autorità competenti, giudiziarie o contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

4. Le tutele per il segnalante
4.a Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
L’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del Whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.

4.b Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

4.c Gli altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
• ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
5. La perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione Whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Si rimanda per ogni approfondimento alla disciplina generale di cui alla normativa richiamata.